di Daniele Cherubini

A partire dal 15/04/2015 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito Internet www. agenziaentrate.gov.it il c.d. Modello 730 precompilato. Tale modello viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari di pensione che hanno presentato il mod. 730/2014 per i redditi dell’anno 2013 e, inoltre, che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 con

le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nel corso del 2014. La dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il mod. Unico Persone Fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il mod. 730, oppure che hanno presentato, oltre al mod. 730, anche i quadri RM, RT e RW del mod. Unico 2014 Persone Fisiche. Il contribuente che riceve il mod. 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo; può infatti continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando il mod. 730 o il mod. Unico Persone Fisiche. Coloro che ricevono il mod. 730 precompilato, ma hanno percepito anche altri redditi che non possono essere dichiarati con il mod. 730 (ad esempio redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo), non possono utilizzare la dichiarazione precompilata, ma devono presentare la dichiarazione utilizzando il mod. Unico 2015 Persone Fisiche. Il contribuente che non riceve il mod. 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il mod. 730, ove possibile, oppure il mod. Unico, sempre che non rientri nei casi di esonero. Entro il 07/07/2015 il contribuente dovrà presentare al proprio sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato, il mod. 730 e la busta contenente la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.