La legge 27 gennaio 2012, n.3 prevede due procedure per le crisi da sovraindebitamento: líaccordo di ristrutturazione dei debiti e il piano del consumatore
di Andrea Barbieri
La recente crisi finanziaria che ha colpito anche l’Italia, e soprattutto la recessione economica che ne è derivata, hanno prodotto un quadro molto critico e ormai tristemente noto. A tenerci svegli nelle afose notti di questa bollente estate 2015 c’è l’onnipresente effetto soffocamento dovuto alla gestione degli impegni finanziari per debiti contratti quando l’economia sembrava avere tutt’altra marcia. E’ bene sapere allora che la legge 27 gennaio 2012, n. 3 prevede due interessanti procedure per le crisi da sovraindebitamento: l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano del consumatore. Per il legislatore il sovraindebitamento è una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Può riguardare ogni tipologia di lavoratore, autonomo o dipendente, i professionisti, o anche soggetti che non svolgono alcuna attività lavorativa. Sono invece esclusi i soggetti imprenditori ‘fallibili’.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti
Il debitore presenta ai propri creditori una proposta di accordo basata su un piano che contenga il programma di adempimento della proposta. La proposta deve prevedere: il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 cod. proc. civ. (ad es. crediti alimentari); le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori; l’indicazione di eventuali garanzie rilasciate; l’indicazione delle modalità per l’eventuale liquidazione dei beni; è possibile prevedere che il pagamento parziale anche dei crediti muniti di privilegio. Il giudice adito fissa una data per l’omologazione e l’accordo viene approvato se raggiunge l’assenso di un numero di creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti. Vige il principio del silenzio-assenso: i creditori che non abbiano manifestato il loro consenso nei dieci giorni precedenti l’udienza fissata per l’omologazione si intenderanno consenzienti. L’accordo omologato vincoli tutti i creditori anteriori all’esecuzione della pubblicità della proposta.
Il piano del consumatore
L’altra possibilità, riservata solo al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, è quella di proporre al giudice un piano di risanamento dei propri debiti, anziché ricorrere all’accordo con i propri creditori. Il piano del consumatore si differenzia dall’accordo del debitore perché è il giudice che omologa il piano (senza votazione dei creditori) una volta verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, e quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Poiché il piano del consumatore non forma oggetto di un accordo con i propri creditori la norma impone, a garanzia dell’interesse di questi ultimi, che alla proposta venga allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi.